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Proteggi la tua salute
La presenza di fibre libere di amianto negli ambienti di vita e di lavoro rappresenta un noto rischio per la salute. L'esposizione prolungata e l'inalazione di queste fibre possono causare effetti dannosi e irreversibili, come asbestosi e tumori.
Con interventi mirati da personale formato, è possibile prevenire il rilascio di queste fibre e proteggere la salute di chi vive o lavora in presenza di amianto.
La nostra ditta offre soluzioni ad-hoc secondo la problematica e lo stato di conservazione dei manufatti:
- se i manufatti sono in buono stato (amianto compatto), è possibile incapsularli senza rimuoverli;
- se i manufatti non sono in buono stato (amianto friabile), è necessario rimuoverli e ricostruire.
Per ulteriori informazioni su cos'è l'amianto, dove si trova e come intervenire, consultate le nostre FAQ.
I nostri tecnici sono disponibili per consulenze e sopralluoghi gratuiti.
DOMANDE UTILI
L'amianto è un minerale a struttura fibrosa del gruppo dei silicati le cui caratteristiche fisico-chimiche possono essere alterate solamente ad altissime temperature o in presenza di acidi.
Resiste al fuoco, all'invecchiamento, alla trazione ed alla flessione e possiede rilevanti capacità fonoassorbenti e termoisolanti.
Perché le fibre dell'amianto tendono a suddividersi progressivamente in senso longitudinale, originando fibrille di sempre minore sezione, sino a raggiungere dimensioni non più percepibili.
Le ripetute sollecitazioni meccaniche, gli agenti atmosferici o anche gli occasionali danneggiamenti favoriscono lo sfaldamento della matrice, che può così rilasciare nell'ambiente fibre e fibrille.
L’esposizione a queste ultime per un lungo periodo e la loro inalazione, può produrre effetti dannosi, gravi ed irreversibili ai soggetti esposti.
Prima di scoprire i danni alla salute portati dalle fibre di amianto, questo materiale è stato largamente utilizzato in edilizia e industria per le sue ottime proprietà di robustezza, tenuta all’acqua e resistenza alle alte temperature.
Tipici manufatti in amianto sono le canne fumarie, le discese delle acque nere, le lastre ondulate usate per le coperture e le facciate dei caseggiati, le vasche di raccolta acque, etc.
La polvere d’amianto può essere presente anche nelle vecchie impermeabilizzazioni (multistrato a caldo) degli anni ’60-’70, in quanto veniva messa nei calderoni in cui si scioglievano i panetti di bitume per aiutare a mantenere elevata la temperatura all’interno degli stessi.
L'individuazione dell'amianto deve essere fatta da personale esperto e parte dall'aspetto del manufatto o dall'eventuale marchiatura presente sullo stesso.
In casi dubbi o in quelli in cui la polvere d’amianto può essere presente miscelata ad altri materiali e quindi non rilevabile ad occhio nudo, bisogna procedere all'analisi di un campione effettuata da un laboratorio specializzato.
L'obbligo di gestione del rischio compete a tutti i proprietari, rappresentanti legali, amministratori o comunque figure equipollenti di immobili, impianti e cose contenenti amianto (anche cemento amianto), in quanto responsabili per eventuali danni causati dalla dispersione di fibre di amianto nell'ambiente di vita o di lavoro.
Il materiale viene considerato friabile quando può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con semplice pressione manuale.
Si può definire compatto quando può essere sbriciolato o ridotto in polvere solamente con l'impiego di attrezzi meccanici manuali o funzionanti anche ad alta velocità (dischi abrasivi, frese, ecc.).
Se i manufatti sono in amianto compatto, non è obbligatoria la rimozione degli stessi, ma li si può rendere innocui con la tecnica dell’incapsulamento.
Se, invece, siamo in presenza di amianto friabile, è obbligatoria la rimozione degli stessi ed eventuale successiva sostituzione con manufatti similari che non contengono amianto.
L’incapsulamento è una procedura che consente di trattenere al di sotto di un apposito strato le fibre di amianto, impedendone il distacco nell’ambiente circostante.
È un intervento che deve essere realizzato solo da ditte specializzate e da operi debitamente formati ed in possesso di specifici attestati.
Le fasi dell’incapsulamento sono le seguenti:
La seconda mano di colore grigio (o comunque in contrasto con il colore della prima) serve a capire se gli agenti atmosferici hanno negli anni iniziato a corrodere lo strato incapsulante: se si vede il riaffiorare del colore rosso della prima mano significa che bisogna intervenire nuovamente per ripristinare lo strato di incapsulante più esterno.
Da quanto sopra si deduce che l’incapsulamento è un intervento più rapido e meno costoso della rimozione, ma non definitivo come quest’ultima.
La rimozione è l’intervento più costoso, ma l’unico che risolve definitivamente il problema.
È un intervento che deve essere realizzato solo da ditte specializzate e da operi debitamente formati ed in possesso di specifici attestati.
Le fasi della rimozione sono le seguenti:
Se i manufatti rimossi sono elementi fondamentali per gli edifici da cui sono stati rimossi (ad esempio lastre di copertura dello stabile, canne fumarie, etc.), bisognerà successivamente sostituirli con nuovi prodotti equivalenti che non contengono amianto.
BONIFICA AMIANTO
Delibera della Giunta regionale n.157/2001
Piano Regionale Amianto - Istituzione dell'elenco nominativo delle persone abilitate allo svolgimento delle attività di Addetto e di Dirigente delle attività di bonifica da amianto (Responsabile di cantiere)
I singoli elenchi distinti per provincia sono allegati al Decreto del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria n.54 del 16/01/2002.
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Delibera della Giunta regionale n.41/2000 "Piano regionale di protezione dall'amianto"
➤ RILASCIO DEI TITOLI DI ABILITAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA
➤ ATTESTATO DI ABILITAZIONE - ADDETTO ALLE ATTIVITA’ DI BONIFICA
➤ ATTESTATO DI ABILITAZIONE - DIRIGENTE DELLE ATTIVITA' DI BONIFICA
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Delibera della Giunta regionale n.40/2000 "Piano regionale di protezione dall'amianto"
Piano di censimento dei siti estrattivi di pietre verdi
➤ PIANO DI CENSIMENTO DEI SITI ESTRATTIVI DI PIETRE VERDI
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Delibera della Giunta regionale n. 38/2000 "Piano regionale di protezione dall'amianto"
Adozione della procedura per il rispetto della legge 31 dicembre 1996 numero 675
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Delibera della Giunta regionale n.2593/1998
Censimento dei prodotti, materiali e manufatti contenenti amianto - adozione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi di informazione
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Delibera della Giunta regionale n.155/2001
Piano Regionale Amianto - Termini per la presentazione delle schede di autonotifica e di aggiornamento della presenza di manufatti contenenti amianto.
➤ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.02.2001 N. 155
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Delibera della Giunta regionale n.156/2001
Piano Regionale Amianto - Istituzione dell'elenco delle ditte, aziende o imprese che utilizzano personale abilitato allo svolgimento di attività di bonifica in presenza di amianto.
I singoli elenchi distinti per provincia sono allegati al Decreto del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria n.55 del 16/01/2002.
➤ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.02.2001 N. 156
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Delibera della Giunta regionale n.158/2001
Piano Regionale di protezione dall'amianto - Procedure di conferimento dei rifiuti contenenti amianto in matrice compatta presso Centri di stoccaggio temporaneo
➤ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.02.2001 N. 158
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Delibera della Giunta regionale n.159/2001
Istituzione tariffario relativo alle prestazioni per gli accertamenti e le certificazioni erogate dalle aziende sanitarie locali in materia di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto
➤ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.02.2001 N. 159
Decreto del Dirigente n. 421 del 15/02/2001
Conferma nel ruolo e nelle competenze lo specifico "Gruppo di Lavoro" preposto alla gestione collegiale dell'evoluzione del Progetto di miglioramento della qualità analitica dei Laboratori liguri per la misura della concentrazione di fibre di amianto in aria in microscopia ottica.
Integrazione del Gruppo con i rappresentanti di ARPAL e del Laboratorio Chimico dell'Arsenale Militare di La Spezia.
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Decreto del Dirigente n.422 del 15/02/2002
Approvazione dell'evoluzione del progetto di miglioramento della qualità per analisi in Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) che coinvolge le Aziende Sanitarie Locali della Regione Liguria, il Laboratorio dell'Arsenale Militare di La Spezia, i Dipartimenti Universitari che agiscono in tema di amianto (TERIS, Chimica, DIMEL), l'ARPAL, i Laboratori terzi operanti nella regione che hanno prodotto analisi e certificazioni alle strutture di vigilanza.
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Decreto del Dirigente n.423 del 08/02/2002
Riconferma al Gruppo di Lavoro il compito attribuito dalla Giunta Regionale con deliberazione numero 4911 del 3 Dicembre 1997, di presiedere al governo del processo che riguarda il censimento, gli esiti del medesimo nonché le iniziative conseguenti e correlate volte alla tutela della salute della popolazione e dell'ambiente ligure.
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Decreto del Dirigente n.424 del 12/02/2002
Autorizzazione all'effettuazione delle attività formative da realizzare in relazione ai livelli di approfondimento indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale numero 4715 del 27 Dicembre 1996.
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Decreto del Dirigente n.425 del 22/02/2002
Si prende atto di quanto contenuto nella Delibera della Giunta Regionale n. 155 del 09.02.2000 che prevede di non applicare sanzione nei confronti di coloro che dopo il 31 Maggio 2001, detenendo manufatti contenenti amianto non notificati o, se notificati, non aggiornati alle scadenze previste, purchè in modo volontario ed autonomo provvedano a comunicare agli organi di vigilanza quanto dovuto.
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Decreto del Dirigente n.426 del 22/02/2002
Si procede alla determinazione in Euro degli importi relativi alle voci inserite nel tariffario regionale, specifico per le prestazioni e le certificazioni in materia di amianto che le Aziende Sanitarie Locali erogano ai soggetti richiedenti, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 159 del 09.02.2001.
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Decreto del Dirigente n. 54 del 16/01/2002
Riformulazione degli elenchi originari (istituiti dal DGR n.157 del 9 febbraio 2001 e integrati dal DD n.395 del 20 febbraio 2001) delle persone abilitate come Addetto o Dirigente delle attività di bonifica da amianto.
➤ Riformulazione degli elenchi originari
Allegato n.1
Elenco degli addetti alla bonifica di amianto abilitati dalla Provincia di Genova
Allegato n.2
Elenco degli addetti alla bonifica da amianto abilitati dalla Provincia di Imperia
Allegato n.3
Elenco degli addetti alla bonifica da amianto abilitati dalla Provincia di La Spezia
Allegato n.4
Elenco degli addetti alla bonifica da amianto abilitati dalla Provincia di Savona
Allegato n.5
Elenco dei Dirigenti alla bonifica da amianto abilitati dalla Provincia di Genova
Allegato n.6
Elenco dei Dirigenti alla bonifica da amianto abilitati dalla Provincia di Imperia
Allegato n.7
Elenco dei Dirigenti alla bonifica da amianto abilitati dalla Provincia di La Spezia
Allegato n.8
Elenco dei Dirigenti alla bonifica da amianto abilitati dalla Provincia di Savona
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Decreto del Dirigente n.427 del 22/02/2002
Si procede alla determinazione in Euro degli importi relativi alle sanzioni da applicare in ragione della tipologia dell'omissione rilevata che è da ricondurre alla casistica originariamente definita.
➤ Decreto del Dirigente n.427 del 22-02-2002
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Decreto del Dirigente n. 55 del 16/01/2002
Riformulazione degli elenchi originari (istituiti dal DGR n.156 del 9 febbraio 2001 e integrati dal DD n.394 del 20 febbraio 2001) delle Ditte, Aziende o Imprese che utilizzano personale abilitato allo svolgimento di attività di bonifica in presenza di amianto.
➤ Riformulazione degli elenchi originari (istituiti dal DGR n.156)
Allegato n.1
Elenco delle Ditte della provincia di Genova
Allegato n.2
Elenco delle Ditte della provincia di Imperia
Allegato n.3
Elenco delle Ditte della provincia di La Spezia
Allegato n.4
Elenco delle Ditte della provincia di Savona
Allegato n.5
Elenco delle Ditte con sede in province non liguri
Estratto circolari
Informative e precisazioni riguardanti i contenuti della deliberazione della Giunta Regionale numero 42/2000